Uciim, l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica
L’UCIIM, Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori, evidenzia e segnala l’ennesimo tentativo di invalidare l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, appena reintrodotto negli ordinamenti scolastici dalla legge n.92 del 20 agosto 2019.
Questo il comunicato dell’Associazione:
“Nella recente nota ministeriale prot. n.37638 del 30.11.21 della Direzione Generale del personale scolastico, con oggetto: Formazione docenti in servizio a. s. 21-22- Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative- fra le priorità nazionali per la formazione dei docenti, elencate nel par. 4, non è più citata l’Educazione civica.
Omissione grave, a parere di questa Associazione, che non può essere assolutamente colmata dal “Piano Nazionale Rigenerazione Scuola” che rappresenta solo uno dei tre nuclei tematici di cui l’insegnamento si compone, per volontà del Parlamento italiano esplicitata nel testo della legge citata.
Riteniamo pertanto, di dover richiamare alla memoria dei vertici politici ed amministrativi del Ministero dell’Istruzione, il contesto normativo vigente.
La legge n.92, oltre ad aver introdotto l’insegnamento scolastico dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione ha anche previsto, nell’art.6, che nell’ambito delle risorse dedicate alla formazione, una quota pari a 4 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2020, fosse destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti l’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
Lo stesso articolo continua col precisare che il Piano nazionale della formazione dei docenti di cui all’art.1 c.124 della legge n.107/2015, deve essere aggiornato di conseguenza, facendo entrare così, a pieno titolo, l’Educazione civica nel novero delle priorità nazionali da affidare agli UU.SS.RR. per il successivo coordinamento delle Scuole polo per la formazione.
Inoltre giova ricordare che il D.M. n.35 del 22.6.20, che ha approvato le Linee Guida previste dalla legge n.92 nell’art.3, ha anche previsto, su precisa richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione, una sperimentazione triennale sugli “Obiettivi specifici di apprendimento” da raggiungere per ciascun periodo didattico in cui sono scanditi i cicli scolastici, obiettivi che mancano nelle Linee Guida e che sono essenziali come standard di riferimento per la valutazione del profitto delle studentesse e studenti.
Tener fede alle suddette prescrizioni consentirebbe al Ministero di espletare agevolmente, all’esito della sperimentazione triennale, tanto la relazione alle Camere sullo stato di attuazione della legge, come prevede l’art.11 della legge stessa, quanto la implementazione dei profili finali di ciascun ciclo scolastico riportati negli All.ti B) e C) del D.M. n.35”.