Acqui Terme. Quando un lavoratore padre presenta le dimissioni volontarie vi sono alcuni adempimenti che variano durante il primo anno di vita del bambino oppure dal primo al terzo anno di vita.
In caso di dimissioni presentate entro il 3° anno il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni online ma deve comunicarle per iscritto al proprio datore di lavoro e convalidarle presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni al datore di lavoro. La convalida non deve essere effettuata per le dimissioni eseguite durante il periodo di prova. Inoltre non ha l’obbligo di espletare il periodo di preavviso ma ha diritto a ricevere la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
Però se le dimissioni sono dal primo al terzo anno di vita del figlio il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda a espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.
In merito al punto 2), queste le specifiche relative all’adempimento. La convalida che riguarda anche i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro va effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. La procedura di convalida deve essere effettuata anche dal lavoratore che ha adottato un minore ovvero lo ha preso in affidamento o in caso di adozione internazionale.
La procedura di convalida non deve essere effettuata in caso di dimissioni eseguite durante il periodo di prova ovvero qualora si tratti di un rapporto di lavoro domestico.
Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino non ha l’obbligo di espletare il periodo di preavviso ma ha diritto a ricevere da parte del datore di lavoro la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
In caso di dimissioni presentate dal primo al terzo anno di vita del bambino il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni online per cui basterà comunicare le dimissioni al proprio datore di lavoro per iscritto (lettera a mano, raccomandata a/r, email). Una volta comunicate il lavoratore dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del Lavoro con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno. A differenza da questi ultimi il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda a espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.
Nella nostra zona sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:
Sede Provinciale di ALESSANDRIA
Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria
Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME
Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme
Tel. 0131.25.10.91