Riduzioni con la pensione di reversibilità

In caso di svolgimento dell’attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della pensione spettante al coniuge del pensionato o del lavoratore defunto. Sia la pensione di reversibilità che la pensione indiretta sono di regola pari al 60% della pensione percepita dal defunto ma in presenza di redditi personali superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, la quota di prestazione erogata nei confronti del coniuge si riduce di una percentuale tanto tanto più elevata quanto maggiore è il reddito.

Le soglie di riduzione sono fissate per Legge e prevedono un abbattimento del 25%, del 40% e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps previsto per l’anno in corso moltiplicato per tredici mensilità. I redditi da valutare per la riduzione dell’importo della pensione sono tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nella nostra zona sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Exit mobile version