Dall’1 luglio attiva la Riforma dello Sport. Cambiano i rapporti di lavoro

Dal prossimo 1 luglio sarà attiva la Riforma dello Sport (decreto legge n.36/2021 e s.m.i.) che comporterà importanti cambiamenti normativi soprattutto sul comparto dilettantistico.

Partiamo da un dato di fatto: i compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più, le collaborazioni – chiamiamole così – assumeranno due forme: lavoro sportivo o volontariato puro.

La Riforma interessa atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, cioè ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il lavoratore sportivo, quindi, nel concreto, sarà colui che eserciterà l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

La riforma prevede due diverse tipologie: volontariato sportivo e lavoro sportivo.

Per quanto riguarda il volontariato sportivo, potrà essere inquadrato in questa categoria solo colui che presterà gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

Per quanto concerne il lavoro sportivo, invece, in base alle modalità di svolgimento del rapporto, potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa, in pratica è un rapporto di lavoro autonomo che presenta caratteristiche tipiche di un lavoro subordinato) con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La riforma individua poi 3 macro aree:

APPRENDISTATO

Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.

PROFESSIONISMO

Nel settore professionistico prevarrà salvo minime eccezioni il rapporto di lavoro subordinato.

DILETTANTISMO

la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti delle singole  Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

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