Congedo per donne vittime violenza di genere

Con Decreto Legge 80/2015 è stato istituito il congedo riservato alle donne vittime della violenza di genere: le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, inseriti in percorsi di protezione certificati dai servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 3 anni. Dal 2018 anche le lavoratrici autonome e le collaboratrici domestiche hanno la facoltà di usufruire di tale congedo.

Il congedo è fruibile in modalità giornaliera, le lavoratrici hanno inoltre diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Durante la sospensione, le lavoratrici dipendenti hanno diritto a percepire un’indennità pari al 100% delle voci fisse e continuative della retribuzione. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio, compresa la maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR.

Per fruire del congedo è necessario presentare apposita domanda telematica all’Inps consegnando poi in busta chiusa alla sede territorialmente competente la certificazione relativa all’inserimento nel percorso di protezione.

Nella nostra zona Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

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