Permesso retribuito nel lavoro domestico
Anche per il lavoro domestico il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) all’art. 9 prevede i permessi retribuiti che possono essere utilizzati dalle lavoratrici in specifiche situazioni: per documentate visite mediche; per espletare le pratiche burocratiche relative al rinnovo del permesso di soggiorno e di ricongiungimento familiare. In questi casi le ore di permesso saranno retribuite solo se coincidono con l’orario di lavoro normalmente svolto. Il numero delle ore concesse varia in base alla tipologia del contratto.
I lavoratori padri ai quali spetta un permesso retribuito di 10 giorni in caso di nascita di un figlio oppure il congedo facoltativo nella misura prevista dalla normativa. I lavoratori colpiti dal lutto di familiari conviventi o parenti entro il secondo grado hanno diritto a tre giorni lavorativi retribuiti. La norma prevede la possibilità per il datore di lavoro di concedere permessi non retribuiti, quando c’è accordo tra le parti e il lavoratore ne fa richiesta dandone un giustificato motivo.
Nella nostra zona sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:
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