Peste suina africana, la Regione Piemonte chiarisce quali sono le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante

Al termine dell’incontro sulla peste suina al quale ha partecipato oggi a Roma con i ministri delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e della Sanità Roberto Speranza, l’assessore regionale alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha comunicato il contenuto della circolare della Direzione Sanità del Piemonte che chiarisce quali sono le attività permesse nella zona infetta e nell’area confinante.

La circolare, le cui indicazioni operative produrranno effetti fino al 7 febbraio, termine entro il quale saranno aggiornate in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica,  precisa che in questa fase, dove non è stata ancora definita l’effettiva area di circolazione virale, è necessario adottare ogni misura utile a limitare il disturbo della fauna, ma specifica nel dettaglio quali attività sono consentite.

ZONA INFETTA

1) Sono escluse dai divieti dell’Ordinanza dei Ministri del 13 gennaio e quindi sono permesse

a) le attività all’aperto:

–  svolte sulle strade provinciali e comunali ed in generale su tutte le strade asfaltate;

– sulle strade private necessarie per raggiungere le abitazioni, i luoghi di lavoro ed i fondi agricoli di proprietà;

– svolte sulle strade necessarie a raggiungere le strutture recettive aperte al pubblico;

– svolte sulle aree verdi dei centri urbani ed i relativi parchi urbani;

– svolte sulle aree ricreative recintate di pertinenza dei centri abitati o comunque non in continuità con l’ambiente naturale;

Permane il divieto di lasciare in libertà i cani ed altri animali domestici.

b) le attività agro-zootecniche (quali ad esempio pastorizia, ricerca e raccolta del tartufo), purché svolte in aree separate e distinte dall’ambiente boschivo-forestale;

c) le attività di:

– manutenzione, monitoraggio e sorveglianza ambientale svolte dagli Enti pubblici e privati, connesse con la salute pubblica;

– manutenzione ordinaria e straordinaria su servizi pubblici essenziali;

– quelle indifferibili e urgenti di rilevante interesse pubblico svolte da Enti pubblici e privati.

2) Le attività selvicolturali che prevedono l’impiego di mezzi pesanti, che possono creare un forte disturbo alla fauna selvatica, devono essere evitate.

Sono in ogni caso ammessi i tagli connessi ad approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo da parte dei residenti e ferma restando la possibilità di proseguire e concludere i cantieri di intervento già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per limitare il danno derivante dalla mancata attività e qualora ne ricorrano le condizioni, le epoche di taglio dei boschi cedui potranno essere prorogate oltre le ordinarie scadenze regolamentari con provvedimento delle Strutture regionali competenti, previa verifica delle condizioni tecniche previste e nel rispetto delle norme forestali ed ambientali vigenti;

3) L’attività dei CRAS (Centri di Recupero animali selvatici) di recupero della fauna selvatica proveniente dalla zona infetta può avvenire previa autorizzazione del Servizio Veterinario della Asl competente territorialmente;

4) È disposta la macellazione/abbattimento immediata dei suidi detenuti all’interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali ed ibridi e divieto di ripopolamento per 6 mesi;

5) Nella zona infetta e nella zona confinante è disposta la macellazione dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari per autoconsumo previa visita clinica pre e post mortem da parte del servizio veterinario delle Asl e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del suddetto provvedimento.

6) È disposta la programmazione delle macellazioni dei suidi presenti negli allevamenti di tipo commerciale e conseguente divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi;

7) È disposta l’esecuzione del controllo virologico di tutti i suidi detenuti morti e dei casi sospetti.

ZONA CONFINANTE

Le indicazioni dovranno essere seguite anche nella zona individuata nei territori compresi nell’area di 10 Km confinante con la Zona infetta (Zona buffer di 10 Km).

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