Acqui Terme. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di studio «La sospensione degli ammortamenti ai sensi del decreto “Agosto” e la disciplina delle perdite ai sensi del decreto “Liquidità”». Il contributo si sofferma specificamente su alcune delle disposizioni, introdotte dalla normativa emergenziale, la cui adozione avrà un significativo impatto sui bilanci dell’esercizio 2020.
La prima parte del lavoro è incentrata sulle indicazioni inerenti alla sospensione degli ammortamenti introdotte dal d.l. n. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 (c.d. decreto Agosto) e dal d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. Decreto Liquidità).
In questo contesto, tenuto conto anche degli indirizzi contenuti nel Bozza di Documento Interpretativo n. 9 dell’OIC, “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”, si approfondisce il percorso contabile ed informativo che il redattore del bilancio deve porre in essere per applicare il disposto normativo, tra cui talune considerazioni in merito alla formazione e alla “indisponibilità” della riserva. La prima parte è completata da alcune esemplificazioni.
La seconda parte del contributo esamina la disciplina relativa alla riduzione del capitale contenuta nell’art. 6 del decreto Liquidità, recentemente novellato dalla Legge di bilancio per il 2021.
Il documento analizza, alla luce delle diverse opinioni espresse da istituzioni, enti e dottrina, il tema della disapplicazione degli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli art. 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Unitamente all’esame della disciplina e delle problematiche correlate, il documento ha rappresentato l’occasione per rivolgere ad amministratori e sindaci alcune indicazioni operative in prossimità della chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2020: occorre evidenziare, infatti, che l’art. 6 del decreto Liquidità non sospende quanto disposto nell’art. 2446, primo comma c.c., o nell’art. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma, c.c. e che, per tal motivo, gli organi di amministrazione e controllo rimangono destinatari di specifici obblighi informativi.