Controllo della velocità: cose che bisogna sapere
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Leggo su una testata giornalistica la delusione del sindaco di Bosco Marengo per la illegittimità della contravvenzione comminata tramite un VelOK sul territorio comunale di sua competenza. Al termine, nell’articolo, il sindaco si esprime con un: “vuol dire che siamo liberi tutti di infrangere le regole”.
Ebbene, vorrei ricordare al sindaco, ma non solo a lui, che bisogna leggere quanto riportato nell’articolo 142, comma 6-bis del codice della strada.
In detto articolo si evince che il legislatore ha ben inquadrato il problema.
1.I manufatti in questione non sono inquadrabili in alcuna delle fattispecie previste dal Regolamento (D.P.R. n. 495/1992), pertanto non possono essere approvati né omologati. Ciò ne comporta il divieto d’uso ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice (D.lgs. n. 285/1992), salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori della velocità, debitamente approvati senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi. Alle condizioni sopra previste, ne è possibile l’installazione in pianta stabile, purché sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria.
2.Trattandosi di postazione fissa su strada extraurbana, la presegnalazione può essere effettuata mediante segnaletica permanente, posta a non più di 4 km dalla postazione e senza intersezioni intermedie, e comunque installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante; se il rilevamento è effettuato in automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, tra la postazione e il segnale di limite di velocità deve intercorrere una distanza non inferiore ad 1 km.
3.Se il dispositivo misuratore è approvato per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, ed è installato su strada extraurbana, individuata con decreto prefettizio, non è necessario che la postazione sia presidiata; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del Codice della Strada.
Il 6-bis parla di altro ancora e chiaramente.
Da ciò si nota che, ad ogni modo, per poter attuare un controllo della velocità, è necessario segnalare preventivamente la presenza della pattuglia, che deve essere BEN visibile e questo va oltre alla segnaletica verticale indicante la strada con controllo della velocità. Tale segnaletica indica la possibilità del controllo, ma non la certezza che lo stesso sia in atto.
Purtroppo, viaggiando per 35 anni nell’alessandrino, mi sono reso conto che ancora e troppe volte, il 6bis non viene attuato e questo rende invalide ogni contravvenzione comminata.
Essendo anche io, pur se in ambito diverso, un pubblico ufficiale, ritengo che la prima cura contro l’infrazione delle leggi, sia la visibilità e la presenza sul territorio (questo se si crede nella sicurezza e nella prevenzione).
Inoltre ritengo necessario e obbligatoria la contestazione immediata dell’infrazione sulla velocità poichè, sempre se si crede nella sicurezza, lasciare passare un utente della strada a velocità elevata facendogli solo una foto, senza controllarne lo stato fisico, potrebbe consentirgli di fare una strage.
La gente va fermata e comunque va ascoltata: a volte c’è una giustificazione, sanzionabile per legge, ma c’è una spiegazione».
Renato Ciccone